ESONERO FORMAZIONE

DOCUMENTAZIONE per ESONERO FORMAZIONE

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a) maternità, paternità e adozione, riducendo l’obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di discipline ordinistiche; b) malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi; c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità; d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). 

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: – non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione; – non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; – non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

Richiesta di esonero: deve essere inoltrata tramite il servizio online IM@TERIA messo a disposizione dal CNAPPC nel sito www.awn.it.

Una volta loggati con il proprio username e password si deve accedere all’opzione: “Le mie certificazioni”. Cliccandovi si apre una schermata da cui è possibile inserire la richiesta tramite l’opzione “nuova istanza” da cui si apre la schermata dove immettere i dati della richiesta selezionando nell’oggetto “Esonero obbligo formativo”.

E’ necessario allegare all’istanza tutta la documentazione utile ai fini dell’esonero (ad es. dichiarazioni rese secondo il modello di seguito scaricabile per la certificazione di non essere in possesso di P.IVA, di non svolgere attività professionale nemmeno occasionalmente, di non essere iscritto ad INARCASSA) e in analogo modo per maternità e malattia il relativo certificato medico.

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