Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori è un ente pubblico non economico, istituito con la Legge 24 giugno 1923 n. 1395. La sua attività è regolata dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537. È investito per legge del ruolo di Magistratura; non “difende” cioè, a priori, il professionista, ma tutela e promuove la professione ed il ruolo dell’Architetto,Pianificatore, Paesaggista e Conservatore nella società. Ruolo che risponde ad un interesse pubblico, che va oltre l’aspetto tecnico, investendo quello più generalmente culturale ed, in particolare, quello etico.

Il Consiglio, eletto dagli iscritti , è l’organo direttivo dell’Ordine. I Componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti all’Albo e restano in carica per quattro anni.

I compiti istituzionali del Consiglio (art. 5 legge 24.06.23 e artt. 2 e 37 R.D. 2537 del 25.10.25) sono:

  • la tenuta dell’Albo
  • la vigilanza sulla correttezza dell’esercizio professionale
  • la repressione dell’uso abusivo del titolo di architetto e l’esercizio abusivo della professione
  • la determinazione del contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’Ordine, nonché la modalità del pagamento
  • la compilazione triennale della tariffa professionale
  • il rilascio di pareri di congruità sulle parcelle
  • l’emissione alla Pubblica Amministrazione di pareri su argomenti attinenti la professione di Architetto
  • l’organizzazione di convegni, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e pubblicazioni riguardanti gli aspetti tecnico-normativi della professione
  • l’organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge
  • l’amministrazione relativa al funzionamento dell’Ordine, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale

Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vicepresidente. (art. 2 D.L.L. 23.11.44 n. 382)

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine rappresenta legalmente l’Ordine ed il Consiglio stesso. In assenza del Presidente e, dove esista, del Vice-Presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci. (art. 38 R.D. 23.10.25 n. 2537)

Il Segretario riceve le domande di iscrizione all’Albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell’Ordine e del Consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca. In assenza del Segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci. (art. 39 R.D. 23.10.25 n. 2537)

Il Tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

  1. registri a madre e figlia per le somme riscosse;
  2. registro contabile di entrata e di uscita;
  3. registro dei mandati di pagamento;
  4. inventario del patrimonio dell’Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un consigliere per sostituire il Tesoriere-economo. (art. 40 R.D. 23.10.25 n. 2537)