NORME TRANSITORIE IN ZONA SISMICA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 del D.L. N. 32/2019

A seguito della pubblicazione sulla G.U.R.I. n° 92 del 18 aprile 2019 del Decreto legge 18 aprile 2019, n° 32 (c.d. Sblocca Cantieri), il rilascio dell’autorizzazione o il deposito delle pratiche al Genio Civile non è più subordinato alla zona sismica (o da consolidare) su cui ricade l’intervento.

Nelle more della emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Linee guida di cui all’art. 3 dello stesso decreto legge, il Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico, con D.D.G. n. 189/2019, ha emanato le direttive per il periodo transitorio previste dall’art. 3 comma 2 del D.L., secondo l’Allegato A, con le quali ha stabilito gli interventi da sottoporre:

1) ad autorizzazione sismica (interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità);

2) a deposito presso gli Uffici del genio Civile (interventi di minor rilevanza);

3) a semplice comunicazione agli Uffici del Genio Civile (interventi privi di rilevanza).

 

Con la stessa Direttiva il Dirigente Generale del D.R.T. ha stabilito che tali norme entreranno in vigore sul territorio regionale a far data dal 31 maggio 2019 e che, in via transitoria, fino a quella data continueranno ad applicarsi le norme previgenti di cui al D.P.R. n. 380/2001 come recepito dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, giusta Circolare del Dirigente Generale agli uffici del Genio Civile, prot. n. 87466 del 19/04/2019.

Si allega:

» D.D.G. n. 189/2019

» Allegato A_D.D.G. n.189/2019

» Nota a GG.CC. – Norme transitorie – 19/04/19

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