Obbligatorietà della PEC per gli ARCHITETTI iscritti all’Albo

Da una verifica d’Ufficio abbiamo riscontrato che la PEC di molti iscritti all’Albo non è attiva.

Poiché la PEC sostituisce, di fatto, la raccomandata ed è, altresì, il recapito professionale a cui questo Ordine indirizza ogni atto ufficiale, raccomandiamo di verificarne costantemente il funzionamento, con particolare attenzione alla verifica del periodo di validità del servizio e ad eventuali disattivazioni dello stesso.

Cogliamo l’occasione per ricordare che l’obbligo di dotarsi di una casella di posta certificata (PEC) è stabilito in base al Decreto Legge n° 185 del 29/11/2008, convertito nella Legge n° 2 del 28 gennaio 2009 (art. 16 dal comma 5 al 10), e che la non osservanza dell’obbligo comporta l’emissione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice Deontologico (art. 4.5).

Invitiamo, pertanto, gli inadempienti ad ottemperare a tale obbligo entro e non oltre il 18/03/2020 dandone comunicazione alla mail: segreteria@architettitrapani.it

 

Trascorso tale termine questo Ordine, suo malgrado, dovrà obbligatoriamente trasmettere il nominativo del non adempiente al Consiglio di Disciplina per l’avvio del provvedimento di competenza.

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