In allegato il testo del Codice Deontologico in vigore dal 30 aprile 2021, con le modifiche all’art. 9.
Art. 9 (Aggiornamento professionale)
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.
Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.