Con riferimento all’oggetto in allegato la nota di chiarimento trasmessa dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla Rete delle Professioni Tecniche.
L’ente titolato in materia antincendio, intervenendo su un argomento ad oggi non del tutto chiarito dai soggetti deputati per legge a fornire interpretazioni normative, ritiene applicabile la vigenza dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e di conseguenza la validità delle iscrizioni negli elenchi antincendio fino a novanta giorni dopo dalla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata per il 31 dicembre 2021.