Si ricorda a quanti non avessero ancora completato il proprio percorso formativo obbligatorio per il triennio 2017-2019 che il CNAPPC, fatte salve nuove disposizioni, ha fissato al 30 giugno 2021 il termine del semestre di ravvedimento operoso previsto dal punto 9) delle vigenti “Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”.
Ricordiamo, ancora una volta, che l’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. L’inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo.
Le sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del Codice Deontologico in vigore dal 30 aprile 2021 sono:
1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP
2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP
3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP
4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP
5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.
Al fine di evitare l’avvio di eventuali procedimenti disciplinari per violazione delle norme di deontologia per mancato aggiornamento professionale si invitano, pertanto, gli iscritti a verificare la propria situazione formativa del triennio di riferimento sulla piattaforma Im@teria, con la raccomandazione di non attendere la fine del suddetto semestre di ravvedimento per completare il proprio percorso formativo.
Si ricorda, infine, agli aventi diritto che le richieste di esonero dall’obbligo formativo nonché le richieste di CFP con autocertificazione vanno formalizzate attraverso la piattaforma im@teria.